Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, nei limiti del diritto di patrocinio e difesa, usi nei confronti del magistrato espressioni “forti”, polemiche ma non offensive. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che per esprimere il proprio convincimento sulla erronea determinazione del magistrato si era espresso con frasi che pur non eleganti e frutto di polemica forense non potevano ritenersi offensive, quali: “leggere una legge e capirla al rovescio non è dato ad un magistrato”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 30 novembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 30 Novembre 2001
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