Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Espressioni colorite – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, nei limiti del diritto di patrocinio e difesa, usi nei confronti del magistrato espressioni “forti”, polemiche ma non offensive. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che per esprimere il proprio convincimento sulla erronea determinazione del magistrato si era espresso con frasi che pur non eleganti e frutto di polemica forense non potevano ritenersi offensive, quali: “leggere una legge e capirla al rovescio non è dato ad un magistrato”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 30 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 30 Novembre 2001
Giurisprudenza CNF

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