La specificazione dei motivi di appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto è inammissibile l’impugnazione generica, che chieda una riforma della sentenza senza, tuttavia, indicare le ragioni per cui il C.d.O. sulla base degli atti sarebbe dovuto addivenire alla assoluzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 28 Aprile 2004 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 05 Dicembre 2001 (radiazione)
0 Comment