Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Attività difensiva e attività privata – Limiti alla tutela del prestigio della classe forense.

La tutela del prestigio della classe forense, attribuita agli organi professionali, deve essere esercitata sia in relazione a mancanze nell’esercizio della professione sia, più in generale, a fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale attinenti alla vita privata dell’avvocato. L’ampia previsione normativa comporta, di conseguenza, la censurabilità, sotto il profilo deontologico, della condotta degli iscritti all’Albo tanto nell’esercizio della funzione difensiva, quanto nella vita di relazione, sia pure con il limite – sotto questo profilo – della concreta influenza dei fatti sulla reputazione personale dell’iscritto e conseguente menomazione del prestigio e decoro della classe forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 dicembre 1985).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Ricciardi), decisione del 8 marzo 1988, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 08 Marzo 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Dicembre 1985
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment