Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega avversario poste in essere in modo gratuito e non in relazione all’effettivo esercizio del diritto di difesa. Infatti, nel diritto a svolgere la difesa nel modo più ampio e insindacabile e la tutela dell’onore e decoro della controparte prevale il primo nel senso che l’offesa all’onore e al decoro realizza una responsabilità nell’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa. A nulla rilevando, peraltro, l’eventuale provocazione subita che non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento all’avvocato che aveva usato nella comparsa di risposta espressioni spregiative, riferite non all’oggetto della causa ma personalmente all’avvocato, quali: “..l’atto con punte da mieloso romanzo di appendice e deteriore pettegolezzo…”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 10 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 aprile 2004, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 23 Aprile 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 10 Luglio 2002 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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