La Questione di legittimità costituzionale, ex art. 23 legge n. 87/1953, va sollevata, mediante apposita istanza, indicando le disposizioni normative viziate da illegittimità e le disposizioni della Costituzione che si assumono violate. Pertanto, deve essere rigettata la proposizione della questione di legittimità effettuata in modo generico e senza alcun riferimento alle norme Costituzionali delle quali si prospetta la presunta violazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 10 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 aprile 2004, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 23 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 10 Luglio 2002 (avvertimento)
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