Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Decorrenza – Termine quinquennale – Interruzione – Apertura del procedimento penale – Irrilevanza – Apertura del procedimento disciplinare – Necessità.

L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, ove non sia stato aperto il procedimento disciplinare. (Nella specie è stata dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare iniziata successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto per il quale era stato aperto nei termini solo il procedimento penale). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 marzo 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 23 Aprile 2004 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Marzo 2003
Giurisprudenza CNF

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