Ha natura amministrativa la cancellazione effettuata dal C.d.O. , ex art. 42 secondo comma, lettera a), nei confronti del professionista che abbia subito una condanna definitiva alla interdizione dai pubblici uffici, rientrando questa fattispecie nella previsione dell’art. 17 n. 2 l.f. di mancanza del pieno esercizio dei diritti civili. E’ irrilevante, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione all’automatismo della pronuncia amministrativa rispetto alla sanzione penale, trattandosi, nella specie, di cancellazione disposta per carenza dei requisiti essenziali (necessari) al mantenimento dell’iscrizione medesima. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 marzo 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 23 Aprile 2004 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Marzo 2003
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