La specificazione dei motivi d’appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto, delle doglianze e delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum, e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto, deve essere rigettato il ricorso che muova alla decisione solo generiche doglianze che non si traducono in una critica logico-costruttiva idonea ad incidere sulla struttura razionale della decisione impugnata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 16 dicembre 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 16 Dicembre 1997
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