Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 14 ottobre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 23 aprile 2004, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 14 Ottobre 2002
Giurisprudenza CNF

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