E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso una decisione del C.d.O. di rimessione degli atti ad altro C.d.O.. Infatti gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli e i conflitti di competenza. (Nella specie il consiglio dell’ordine aveva deciso l’invio degli atti relativi alla domanda di iscrizione ad un altro consiglio e quest’ultimo non si era opposto, pertanto non era sorto il conflitto di competenza ricorribile al C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Luglio 2002
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