L’avvocato che abbia il proprio recapito professionale presso una agenzia infortunistica pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di indipendenza e rientrante in una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente sanzionato, (a nulla rilevando l’eventualità che tale accaparramento non sia stato posto in essere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 12 Novembre 1999
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