Le norme del codice deontologico forense elencanti i comportamenti che il professionista deve tenere costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei principi generali contenuti nella legge professionale forense e nello stesso codice deontologico, di dignità, lealtà , probità e decoro professionale e, in quanto prive di ogni efficacia limitativa della portata di tali principi, sono inidonee ad esaurire la tipologia delle violazioni disciplinarmente rilevanti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 12 Novembre 1999
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