Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con artifici faccia consegnare somme per svolgere una attività poi in realtà mai posta in essere, che trattenga le somme così avute e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 3 luglio 2003)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 23 Aprile 2004 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 03 Luglio 2003 (radiazione)
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