Avvocato – Procedimento disciplinare – Questione di legittimità costituzionale del procedimento disciplinare in relazione agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione – Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del procedimento disciplinare forense in relazione agli articoli 24, 97, 111 della Costituzione in quanto in esso il diritto di difesa e la tutela del contraddittorio sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, le formalità della citazione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SCASSELATI SFORZOLINI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Aprile 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Settembre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment