E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del procedimento disciplinare forense in relazione agli articoli 24, 97, 111 della Costituzione in quanto in esso il diritto di difesa e la tutela del contraddittorio sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, le formalità della citazione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Aprile 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Settembre 2000 (censura)
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