Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme del cliente avute per partecipare ad una attività economica – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che trattenga somme del cliente affidategli per partecipare ad una attività economica al fine di averne dei profitti. (Nella specie, anche in considerazione dei cattivi precedenti, e stata ritenuta congrua la sanzione della radiazione nei confronti dell’avvocato che si era fatto consegnare dal cliente ingenti somme da investire all’estero con la promessa di guadagni eccezionali, somme che non aveva più restituite). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 settembre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 23 Aprile 2004 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Settembre 2002 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment