Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ponga in essere molteplici atti di precetto per ottenere il pagamento di somme benché sia in possesso di tutti i titoli esecutivi per l’esecuzione e inserendo nelle richieste somme non dovute. (Nella specie, in considerazione della minima entità delle somme richieste, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 2 febbraio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 23 Aprile 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 02 Febbraio 2003 (sospensione)
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