Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che trattenga somme avute per l’espletamento del mandato, e assuma incarichi contro ex clienti, a nulla rilevando l’eventualità egli abbia fatto assumere formalmente l’incarico da un collega. (Nella specie in considerazione della omessa contestazione di alcuni addebiti per i quali era stato condannato dal C.d.O., la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi sei: riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso della decisione del C.N.F. n. 18/2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 23 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 18 Ottobre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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