Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Deposito del ricorso direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell’Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. Il ricorso inviato a mezzo posta direttamente alla segretaria del Consiglio nazionale forense è quindi inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucca, 2 febbraio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Gentile), decisione del 8 marzo 1988, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 08 Marzo 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 02 Febbraio 1987
Giurisprudenza CNF

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