L’iscrizione nell’elenco speciale non esime il professionista dall’obbligo di uniformarsi ai principi deontologici propri della classe forense e competente a procedere disciplinarmente è il C.d.O. presso il quale l’avvocato è iscritto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 5 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 23 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 05 Dicembre 2002
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