Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Offesa e minaccia nei confronti di agenti di P.S. – Lesioni – Favoreggiamento per evitare il sequestro di merci – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, al fine di far conseguire ad altri l’impunità per il reato di contrabbando ed evitare il sequestro delle merci, offenda l’onore e il decoro degli agenti di pubblica sicurezza con l’uso di violenza e minaccia e causando agli stessi lesioni volontarie e danni all’autovettura. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per dodici mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 23 aprile 2004, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 23 Aprile 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 11 Dicembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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