Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n.37/ 1934, perché non iscritto all’albo professionale , in quanto praticante, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 9 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 09 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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