E’ valida la decisione disciplinare che contenga l’erronea indicazione di un numero di consiglieri presenti, minore rispetto all’effettivo numero di consiglieri partecipanti alla decisione e indicati correttamente nel verbale d’udienza, configurandosi in detta ipotesi un mero errore materiale di trascrizione, sanabile dal C.d.O.. (Nella specie il C.d.O. accortosi dell’errore materiale commesso, per il quale non era stato trascritto nella decisione il nominativo di un consigliere presente al dibattimento aveva corretto e sanato l’errore). (Dichiara inammissibile il primo ed accoglie il secondo ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 26 marzo 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. EQUIZZI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Marzo 2001
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