Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Immediatezza – Delibera del C.d.O. con cui si determina la decorrenza della esecutività della sanzione inflitta – Annullabilità.

La sentenza disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e notificazione all’incolpato e l’eventuale provvedimento dell’ordine locale di determinazione del periodo di decorrenza della sanzione medesima è provvedimento annullabile in quanto arbitrario ed esorbitante i poteri del C.d.O. che ha un semplice potere di vigilanza sull’adempimento della decisione del C.N.F.. (Nella specie il C.d.O. aveva autonomamente deciso il periodo di decorrenza della sanzione della sospensione inflitta dal C.N.F. mentre la sospensione doveva farsi decorrere dal momento della notifica della decisione del C.N.F all’incolpato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 29 gennaio 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PACE), sentenza del 14 aprile 2004, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 14 Aprile 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 29 Gennaio 2003
Giurisprudenza CNF

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