È incompatibile con l’esercizio della professione forense lo svolgimento di attività di direttore amministrativo di ospedale e dirigente capo servizi legali degli affari generali presso un’unità sanitaria locale ove non sia prevista l’istituzione di un servizio legale autonomo e l’attività forense venga svolta unitamente a quella amministrativa. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Taranto, 14 febbraio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), decisione del 8 marzo 1988, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 08 Marzo 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 14 Febbraio 1987
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