E’ legittima la reiscrizione del professionista presso un consiglio dell’ordine diverso da quello che aveva provveduto alla cancellazione dovendo intendere questa nuova iscrizione come “iscrizione reiterata” effettuabile da qualsiasi consiglio dell’ordine secondo i principi generali e in assenza, peraltro, di alcuna disposizione normativa in senso contrario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 24 febbraio e 14 aprile 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 14 Aprile 2003
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