Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento e per la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, emetta a favore del cliente assegni senza provvista. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione) (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 novembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ITALIA), sentenza del 14 aprile 2004, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 05 Novembre 2001
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