L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da procuratore speciale, da depositarsi nella segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 7 giugno 1997)
Consiglio Nazionale Forense pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Giugno 1997
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