Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. sulla inammissibilità dei motivi di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

Per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, che prevede la necessità di rinvenire nell’ordinamento forense la specifica norma che consenta l’impugnazione della decisione è inammissibile il ricorso avverso la decisione con la quale il C.d.O. abbia disposto in merito ad una istanza di ricusazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 7 giugno 1997)

Consiglio Nazionale Forense pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 14 aprile 2004, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 14 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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