E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso un provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio. Infatti gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei C.d.O. e i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 9 giugno 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 14 aprile 2004, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 09 Giugno 2003
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