Secondo il disposto dell’articolo 22 c.d.f. è obbligo dell’avvocato che intende agire nei confronti di un collega darne comunicazione “appena possibile” al C.d.O. per l’esperimento del tentativo di conciliazione; pertanto pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che comunichi tale intenzione al C.d.O. nell’intervallo di tempo tra la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e l’iscrizione della causa a ruolo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 18 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 1 aprile 2004, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 01 Aprile 2004 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Ottobre 2002 (censura)
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