Qualora al momento della discussione in camera di consiglio siano presenti, in numero legale, i consiglieri che abbiano partecipato per intero alla udienza dibattimentale, la decisione deve considerarsi valida a nulla rilevando l’eventualità che un consigliere presente alla prima udienza di trattazione non abbia partecipato alle successive. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 18 ottobre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 01 Aprile 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Ottobre 2001 (cancellazione)
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