Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente.
(Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione del professionista dipendente dell’AMA S.p.a., azienda municipalizzata ambiente, alla quale è stata riconosciuta la natura di ente pubblico). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 01 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Novembre 2002
0 Comment