L’avvocato che non ha provveduto o non ha fatto provvedere dal suo cliente al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l’eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 31 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 01 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 31 Maggio 1999
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