Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi – Necessità.

La specificazione dei motivi d’appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e in equivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame del giudice. Pertanto è inammissibile l’impugnazione generica che non specifichi le ragioni del ricorso.(Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 31 maggio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 01 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 31 Maggio 1999
Giurisprudenza CNF

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