Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente stato delle pratiche. (Nella specie anche in considerazione del mancato raggiungimento della prova su alcuni addebiti la sanzione della sospensione e stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F. 28 novembre 1991)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SCASSELATI SFORZOLINI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 01 Aprile 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Novembre 1985 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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