Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che ometta di dare informazioni al cliente stato delle pratiche. (Nella specie anche in considerazione del mancato raggiungimento della prova su alcuni addebiti la sanzione della sospensione e stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F. 28 novembre 1991)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 01 Aprile 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 28 Novembre 1985 (sospensione)
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