Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza l’avvocato che in scritti difensivi usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del collega di controparte a nulla rilevando, in materia deontologica, che tale comportamento sia la reazione ad una eventuale provocazione ricevuta, non valendo in materia deontologica la esimente prevista dall’art. 589 c.p.. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti del professionista che nella comparsa conclusionale sminuiva il collega di controparte affermando che avrebbe “approntato una inverosimile difesa per presentarsi…con un teste..compiacente”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 22 marzo 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 01 Aprile 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 22 Marzo 2000 (censura)
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