La partecipazione all’assemblea è prova della avvenuta conoscenza della convocazione da parte dell’iscritto e quindi sana ogni eventuale vizio della convocazione stessa. (Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione a seguito della decisione S.U.C. che ha annullato con rinvio la decisione del C.N.F., 7 giugno 2002, N. 113).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 21 marzo 2005, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 21 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 07 Giugno 2002
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