Qualora il ricorrente, prima della data di discussione della questione sottoposta al Consiglio nazionale forense, faccia pervenire alla segreteria di quest’ultimo regolare atto di rinuncia al ricorso, il Consiglio stesso è esonerato da ogni esame sulle censure mosse al provvedimento impugnato; di conseguenza dev’essere dichiarato il non luogo e deliberare sul ricorso proposto. (Dichiara il non luogo a deliberare per intervenuta rinuncia al ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 luglio 1986)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Pontecorvo), decisione del 16 gennaio 1988, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 16 Gennaio 1988 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Luglio 1986
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