Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare informazioni sullo stato della causa al cliente e al collega nominato in sua sostituzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 20 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 20 Giugno 2003 (censura)
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