Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato dopo aver svolto l’incarico di consulenza generale a favore di un proprio cliente agisca contro lo stesso in un procedimento giudiziale. Infatti, perché l’attività contro un ex cliente sia consentita è necessario che ricorrano congiuntamente tre condizioni: – che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo; – che l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza; – che non vi sia comunque la possibilità di utilizzare informazioni precedentemente acquisite. (Nel caso oggetto della decisione il tempo trascorso poteva ritenersi sufficiente ma non ricorrevano le altre due condizioni in quanto l’oggetto del nuovo incarico non era estraneo al rapporto precedente di consulenza generale. Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento in quanto è stato annullato un capo di incolpazione per mancanza di motivazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 dicembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 31 gennaio 2005, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 31 Gennaio 2005 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Dicembre 2003 (censura)
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