Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al cliente e al collega dominus – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di dare informazioni sullo stato della causa al cliente e al collega dominus e di dare altresì chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione del fatto che tale condotta omissiva non ha provocato danni alle parti la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 giugno 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 17 Gennaio 2005 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Giugno 2003 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment