Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 20 aprile 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Bassu), sentenza del 3 maggio 2005, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 20 Aprile 2001
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