Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto altrui – Illecito deontologico – Scriminante ex art. 599 c.p. – Inapplicabilità.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in scritti difensivi, usi espressioni offensive nei confronti del collega, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che tale comportamento sia stato posto in essere a seguito della eventuale provocazione altrui; infatti, in materia deontologica non si applica la esimente prevista dall’articolo 599 c.p. e la provocazione può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 14 ottobre 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 17 Gennaio 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 14 Ottobre 2003 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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