Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non autorizzato trattenga somme di spettanza del cliente apponendo peraltro la firma falsa del cliente sulla quietanza di pagamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 23 maggio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 323 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 23 Maggio 2002 (sospensione)
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