Per effetto della legge 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell’iscrizione agli albi elenchi e registri ha equiparato il domicilio alla residenza, deve ritenersi necessaria per l’iscrizione all’albo degli avvocati la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio; pertanto nell’ipotesi in cui manchino entrambi i requisiti la domanda di iscrizione deve essere rigettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 14 febbraio 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 321 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 14 Febbraio 2004
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