E’ valida la decisione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità e condotta nell’ipotesi in cui il professionista pur non essendo stato ascoltato, come previsto dall’articolo 24 r.d.l. n. 1578/1933, sia stato comunque posto in condizione di fornire spiegazioni e chiarimenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 14 febbraio 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 321 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 14 Febbraio 2004
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