Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda e incassi dalla controparte compensi non dovuti perché già percepiti, che agisca per il pagamento di spese legali in parte già incassate e che non restituisca alla controparte le somme così indebitamente riscosse. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 319 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Luglio 2003 (sospensione)
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