Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Richiesta di compensi non dovuti perché già percepiti – Omessa restituzione somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda e incassi dalla controparte compensi non dovuti perché già percepiti, che agisca per il pagamento di spese legali in parte già incassate e che non restituisca alla controparte le somme così indebitamente riscosse. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 319

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 319 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Luglio 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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