Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, fermo il principio dell’immutabilità del fatto così come accertato dal giudice penale e non vi è alcuna correlazione tra responsabilità penale e disciplinare il cui accertamento e il cui giudizio sono riservati a giudici diversi. Pertanto la sentenza penale di proscioglimento “perché i fatti non costituiscono reato” non esclude la possibilità che possa promuoversi il procedimento disciplinare se gli stessi fatti rappresentino violazioni di norme deontologiche. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 319 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Luglio 2003
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