La convocazione del collegio giudicante avvenuta con qualunque mezzo, non stabilendo la legge professionale alcuna modalità, e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti” costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fini a querela di falso e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo in questa ipotesi il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 319 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Luglio 2003
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