L’eccezione di mancanza della prova di regolare convocazione di tutti i componenti del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta comunicazione dei componenti o sanare la stessa; pertanto deve ritenersi tardiva l’eccezione proposta per la prima volta nel giudizio di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 319 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Luglio 2003
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